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venerdì 9 febbraio 2007

sentenza del 8 febbraio 2007

sospensione delibera assembleare della Coop. Teseo di appovazione del bilancio - difensore: avv. Filippo Ferrara del Foro di Bari

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Il Giudice del Procedimento Cautelare
Dr. Michele Monteleone


letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva che precede, rileva quanto segue:

Il provvedimento di sospensione delle delibere assembleari costituisce una misura cautelare tipica che impone al giudice di valutare i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”; il riferimento della legge alla ricorrenza di “gravi motivi” si correla alla necessità di ravvisare la sussistenza di un nesso causale fra l’esecuzione (ovvero la protrazione dell’efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto ed implica l’apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia ai soci impugnanti sia alla società, dalla esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata (cfr. Tribunale Milano, 26 marzo 1997, Giur. It. 1998, 229; nonché Tribunale Roma, 1 agosto 1994, Riv. Dir. Comm. 1996,II,89);
il giudice è tenuto così ad operare un bilanciamento tra la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare ai soci impugnanti dall’esecuzione della delibera impugnata e la gravità di quelle che potrebbero derivare alla società dalla sospensione della delibera stessa (cfe. In tal senso ex plurimis Trib. Roma 12.10.2001; Trib. Frosinone 11.8.2000);
va quindi considerata l’analitica e dettagliata prospettazione dei motivi di doglianza avanzata dai soci, documentalmente riscontrata, sia in sede di ricorso che di motivi aggiunti dedotti all’udienza del 05.02.2007, che giustificano ampiamente, allo stato, l’adozione del provvedimento cautelare richiesto;
né a fronte di ciò può essere sottaciuto il comportamento processuale tenuto dalla società resistente, che non costituendosi in giudizio, preferendo rimanere contumace, non ha prospettato alcuna circostanza, in punto di fatto e di diritto, idonea a contrastare la richiesta;
quindi, a seguito della valutazione discrezionale degli interessi in gioco ed effettuato il bilanciamento della gravità delle conseguenze che potrebbero derivare ai soci impugnanti dall’esecuzione della delibera e che di fatto deriverebbero alla società dalla sospensione della delibera impugnata , va accolta la richiesta di sospensione della delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci della Teseo Soc. Coop. Sociale a r.l. del 28/06/2006.


P.Q.M.

Applicati gli art.2378 co.cc. e 24 D.lgs 17.01.2003 n.5

DISPONE

La sospensione dell’efficacia esecutiva della deliberazione assunta dall’Assemblea ordinaria dei soci della TESEO Soc. Coop. Sociale a r.l. in data 28.06.2006, già impugnata con atto di citazione notificato il giorno 11.11.2006.

Si comunichi.

Bari, 08.02.2007
Il Giudice
Dr. Michele Monteleone

Depositato in cancelleria
il 09.02.2007

domenica 28 gennaio 2007

sentenza del 25 gennaio 2007

sospensione delibera di licenziamento ed esclusione dei primi 2 soci lavoratori - difensore: avv. Filippo Ferrara del Foro di Bari

Il giudice dr. Michele Monteleone del Tribunale civile di Bari sospende cautelarmente il provvedimento di licenziamento ed esclusione da parte della Cooperativa Sociale Teseo dei soci lavoratori Locorotondo Valentino (proc. R.G. n.13041/2006) e Malerba Lucio( proc. R.G. n.13043-1/2006), ergoterapisti presso il laboratorio di restauro della Comunità terapeutica Teseo con sede in Conversano str. prov. per monopoli, 29, reintegrandoli al loro posto di lavoro e nella compagine sociale della cooperativa; all'udienza non è presente alcuno che rappresenti la Coop. Sociale Teseo.

Udienza del 25/01/07
E' presente per il ricorrente l'avv. Filippo Ferrara il quale deposita copia del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti regolarmente notificati come si evince dalla ricevuta di ritorno relativa. Sono, altresì, presenti ai fini della prescritta pratica forense i dottori Vito Maurizio e maria Enrica Rodolfo. L'avv. Ferrara insiste per l'accoglimento dell'istanza cautelare e dunque per la sospensione del provvedimento di esclusione da socio e di licenziamento , riportandosi a tutto quanto già dedotto nel ricorso; l'avv. Ferrara rileva che la copiosa documentazione allegata è sufficente per documentare la sussistenza del "fumus" e del "periculum in mora". L'avv. Ferrara sottolinea, altresì, la rilevanza sul piano probatorio della ingiustificata mancata costituzione e comparizione del legale rappresentante della Teseo, di cui chiede, comunque, che venga dichiarata la contumacia. E' presente personalmente il ricorrente.
Il Giudice
letti gli atti del procedimento, letto il ricorso introduttivo, ritenuto che alla luce della prospettazione dei fatti, analiticamente svolta dal ricorrente, appaiono sussistere i requisiti richiesti per la ricorrenza del provvedimento cautelare invocato, tanto sia sotto il profilo di fatto che sotto il profilo di diritto, ritenuto, altresì, che rilevante appare l'atteggiamento processuale tenuto dal legale rappresentante della Cooperativa resistente, che sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, così preferendo rimanere contumace, non contestando la pretesa, fondata, allo stato degli atti, avanzata dal ricorrente nei confronti della società; pertanto nella ricorrenza del requisito sia del fumus che del periculum (in tal senso emergenze processuali che sono desumibili dall'allegazioni documentale in atti) la domanda può trovare accogliemento.
P.QM.
applicato l'art.24 dlgs n.5/03 dispone l'immediata sospensione dell'afficacia del provvedimento di licenziamento e dell'esclusione da socio adottato dal C.d.A. della Teseo Soc. Coop. Sociale in data 24/08/06 nei confronti di malerba Lucio e Locorotodno Valentino.

Il Giudice Cautelare dr. Michele Monteleone

Bari 25/01/07