domenica 28 gennaio 2007

sentenza del 25 gennaio 2007

sospensione delibera di licenziamento ed esclusione dei primi 2 soci lavoratori - difensore: avv. Filippo Ferrara del Foro di Bari

Il giudice dr. Michele Monteleone del Tribunale civile di Bari sospende cautelarmente il provvedimento di licenziamento ed esclusione da parte della Cooperativa Sociale Teseo dei soci lavoratori Locorotondo Valentino (proc. R.G. n.13041/2006) e Malerba Lucio( proc. R.G. n.13043-1/2006), ergoterapisti presso il laboratorio di restauro della Comunità terapeutica Teseo con sede in Conversano str. prov. per monopoli, 29, reintegrandoli al loro posto di lavoro e nella compagine sociale della cooperativa; all'udienza non è presente alcuno che rappresenti la Coop. Sociale Teseo.

Udienza del 25/01/07
E' presente per il ricorrente l'avv. Filippo Ferrara il quale deposita copia del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti regolarmente notificati come si evince dalla ricevuta di ritorno relativa. Sono, altresì, presenti ai fini della prescritta pratica forense i dottori Vito Maurizio e maria Enrica Rodolfo. L'avv. Ferrara insiste per l'accoglimento dell'istanza cautelare e dunque per la sospensione del provvedimento di esclusione da socio e di licenziamento , riportandosi a tutto quanto già dedotto nel ricorso; l'avv. Ferrara rileva che la copiosa documentazione allegata è sufficente per documentare la sussistenza del "fumus" e del "periculum in mora". L'avv. Ferrara sottolinea, altresì, la rilevanza sul piano probatorio della ingiustificata mancata costituzione e comparizione del legale rappresentante della Teseo, di cui chiede, comunque, che venga dichiarata la contumacia. E' presente personalmente il ricorrente.
Il Giudice
letti gli atti del procedimento, letto il ricorso introduttivo, ritenuto che alla luce della prospettazione dei fatti, analiticamente svolta dal ricorrente, appaiono sussistere i requisiti richiesti per la ricorrenza del provvedimento cautelare invocato, tanto sia sotto il profilo di fatto che sotto il profilo di diritto, ritenuto, altresì, che rilevante appare l'atteggiamento processuale tenuto dal legale rappresentante della Cooperativa resistente, che sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, così preferendo rimanere contumace, non contestando la pretesa, fondata, allo stato degli atti, avanzata dal ricorrente nei confronti della società; pertanto nella ricorrenza del requisito sia del fumus che del periculum (in tal senso emergenze processuali che sono desumibili dall'allegazioni documentale in atti) la domanda può trovare accogliemento.
P.QM.
applicato l'art.24 dlgs n.5/03 dispone l'immediata sospensione dell'afficacia del provvedimento di licenziamento e dell'esclusione da socio adottato dal C.d.A. della Teseo Soc. Coop. Sociale in data 24/08/06 nei confronti di malerba Lucio e Locorotodno Valentino.

Il Giudice Cautelare dr. Michele Monteleone

Bari 25/01/07

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